Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and insufficient reasoning on statutory mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by D'Emma Michele Pio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision regarding the applicability of Article 131-bis of the Penal Code and the lack of generic mitigating circumstances. The court ruled that the first ground was not new as it was not raised in the prior appeal, and the second ground failed because the reasons for denying mitigation were implicitly evident in the overall judgment regarding the defendant's personality and conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged vices of motivation are not new or if the reasons for the lower court's decision on statutory mitigation are implicitly derived from the overall judgment, rendering the complaint insufficient.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'EMMA MICHELE PIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 23/09/2000 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; (y Rilevato che il ricorso proposto da D'Emma Michele Pio è inammissibile siccome del tutto assertivo in ordine al preteso vizio di motivazione circa la responsabilità, oltre che nuovo, atteso che come evidenziato in sentenza e non contestato in ricorso, tale censura non è stata sollevata con motivo di gravame. limitato alla applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Assertiva è anche la censura relativa al secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle attenuanti generiche, in assenza della illustrazione delle ragioni a supporto.
Peraltro le ragioni della mancata applicazione emergono, seppur implicitamente, dalla complessiva sentenza, laddove si evidenzia una personalità incline a delinquere e il negativo comportamento processuale, in funzione di un complessivo giudizio di congruità della pena finale applicata. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Co igliere esten ore fs Il Presidente ,