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Ordinanza — n. 12324/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal seeking merit review of administrative sanction based on personality evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12324/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Valentino Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant sought to re-evaluate the administrative sanction's merit, specifically challenging the assessment of his personality and the factual basis used. The court rejected this request because the appeal improperly aimed to review the substantive judgment on the sanction's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) of the Code of Administrative Procedure; Art. 36, comma 1, lett. b) of the Code of Administrative Procedure: Appeals that seek a re-evaluation of the merit of an administrative sanction regarding the evaluation of facts and personality are inadmissible.

Parole chiave

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administrative sanction appeal personality evaluation review inadmissible appeal merit re-evaluation procedural costs award procedura di rivendicazione nel pignoramento censure procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) of the Code of Administrative Procedure
Art. 36, comma 1, lett. b) of the Code of Administrative Procedure
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 23/03/1991 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Valentino Giuseppe è inammissibile siccome mira a rivalutare nel merito il giudizio sotteso al trattamento sanzionatorio, esplicito, articolato nella valutazione del fatto e della personalità del ricorrente, e congruo rispetto al dati valorizzati. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Co igliere estensore Il ,Presidente i