Italian Court dismisses appeals against drug conviction for inadmissible re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Pasquale Nicola and Gelsomina Pozzessere inadmissible. The appellants sought a re-qualification of their drug-related conviction, arguing for a different assessment of the quantity, quality, and methods used in their criminal activity. The court rejected this request because the lower court's evaluation was based on a comprehensive review of available evidence, and any attempt to re-evaluate these facts at this stage is legally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 DPR 309/90; Appeals challenging a criminal judgment based on a mere re-evaluation of the quantity, quality, or methods of the criminal act are inadmissible when the first instance judgment already provided a congruous assessment of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASQUALE NICOLA nato a BISCEGLIE il 13/03/1997 POZZESSERE GELSOMINA nato a BISCEGLIE il 16/11/1993 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi proposti da Pasquale Nicola e Pozzessere Gelsomina sono inammissibili; premesso che i due motivi appaiono omogenei e devono essere considerati unitariamente, si osserva che appare corretto il rigetto della invocata riqualificazione ex art. 73( comma 5, DPR 309/90, a fronte di una congrua valutazione della quantità e qualità della droga trattata e dei mezzi e modalità di azione, nonchè cha fronte della presenza di materiale per il confezionamento e senza che possa dirsi estranea al giudizio, in punto di considerazione delle modalità di azione, anche la circostanza di una persistente attività di detenzione e cessione& /34akt.Al2.R 4Asi t"RCtut.
Così che si oppone al giudizio di cui alla sentenza una mera diversa rivalutazione dei dati disponibili, inammissibile in questa sede. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il