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Ordinanza — n. 12322/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new facts in cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12322/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Demaj Moreno inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Moreno challenged the appellate court's sanction based on the motivation's quality, but the court noted that the lower court's reasoning was already complete and congruent. Since the appeal offered only a different evaluation of existing facts without new evidence, it failed to meet the requirements for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely re-evaluates facts already established in the lower court's decision without presenting new elements or legal errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of new facts re-evaluation of existing evidence procedural costs award sanction motivation review modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria sospesa gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMAJ MORENO nato il 30/04/1999 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Dennaj Moreno è inammissibile: si censura kolti4,0 il trattamento sanzionatorio applicato con riguardo alla motivazionekkelativa, in realtà articolata e congrua, cui si oppone soltanto una diversa valutazione dei dati emersi, come tale inammissibile, come noto, in sede di legittimità. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente