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Ordinanza — n. 12321/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to contest the appeal summary and raising generic new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12321/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Cammarota Gennaro inadmissible because it did not specifically contest the summary of appeal grounds contained in the lower court's judgment. The appellant raised new issues regarding recidivism calculation and sentencing mitigation that were neither addressed in the summary nor contested by the opposing party. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to contest the summary of appeal grounds in the judgment and instead raises new, generic arguments not contained in that summary.

Parole chiave

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inadmissible appeal summary of grounds procedural defect new grounds raised generic arguments court costs recidivism calculation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMAROTA GENNARO nato a NAPOLI il 22/10/1960 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Cannmarota Gennaro è inammissibile: quanto all'unico motivo citato nel riepilogo dei motivi di gravame degli imputati, contenuti in sentenza, esso appare tale e limitato per il Cammarota, al solo calcolo della recidiva e peraltro appare accolto. Considerato quindi, che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui non si proceda alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, nel caso in cui, in mancanza della predetta contestazione, si proponga un motivo di ricorso diverso da quello sintetizzato in sentenza; e rilevato che tale è il caso di specie, in cui in assenza di contestazione del riepilogo del gravame, si censura il giudizio di responsabilità del ricorrente che non è tematica affrontata nel citato riepilogo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tale parte.

Come anche riguardo alla rivendicazione di una mancata risposta circa censure in tema di pena e di mancata concessione delle attenuanti, anche esse non citate nel riepilogo dei motivo di gravame, e peraltro proposte in ricorso in maniera del tutto generica con meri richiami a presunti gravami su tali punti. Consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Co sigliere estensore re Il Presidente