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Ordinanza — n. 12320/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal filed personally by defendant after new law requires lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12320/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified lawyer. The material fact is that the new law, effective August 3, 2017, mandates that appeals of this type must be signed exclusively by a lawyer registered on the special roll of the Court. The court ruled as it did because the filing occurred after this legislative change took effect, rendering the personal filing procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Appeals of this type must be signed exclusively by a lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation, rendering personal filings inadmissible after the relevant law's entry into force.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing lawyer signature requirement special roll registration procedural deadline

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROBERTO RITA nato a NAPOLI il 04/03/1988 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Di Roberto R;ta è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art.613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammiss bile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e c1211a somma di eure tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/02/2025.