Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating trial court's sufficient reasoning on parking offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cioffi Elena inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the lower court's reasoning sufficient regarding the illegality of her abusive parking conduct and the lack of mitigating circumstances. The appeal was rejected because it merely re-evaluated facts without addressing specific legal points raised by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeal is inadmissible if it constitutes a re-evaluation of data from a sufficient motivation, where the lower court legitimately justified the denial of generic mitigating circumstances based on the absence of positive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFI ELENA nato a MADDALONI il 30/12/1964 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Cioffi Elena è inammissibile, apparendo rivalutativo di dati a fonte di una motivazione congrua, con la quale i giudici hanno illustrato la piena legittimità e la congrua articolazione motivazionale del provvedimento questorile, con riguardo a profili non puntualmente affrontati e tantomeno confutati calla ricorrente se non attraverso personali valutazioni circa la portata della sua condotta, reiterata, di parcheggiatrice abusiva.
Inammissibile è anche il secondo motvo, a fronte di una motivazione, ch9 nel rilevare il mancato apporto difensivo quanto a validi elementi in grado di supportare la applicazione delle attenuanti generiche, sostanzialmente è ispirata al principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e concanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci