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Ordinanza — n. 12209/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissible factual review and generic grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment confirming his conviction for aggravated theft, arguing insufficient evidence and lack of reasoning regarding aggravating circumstances. The court rejected these claims because they required a factual re-evaluation reserved for the trial judge and constituted generic grievances lacking specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they seek a factual reconstruction using different evaluation criteria or consist of generic grievances lacking specific elements to identify the grounds of criticism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual review powers generic grievances aggravated theft conviction cassation jurisdiction limits imputazione di furto furto di lieve entità perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARIA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 17/07/1980 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Zaccaria Francesco Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello dì Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il cui il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sufficienza del quadro probatorio acquisito ai fini della affermazione della sua responsabilità penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazìone di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravati, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così