Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12208/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for prescription due to erroneous application of transnational aggravating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12208/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's judgment, which had partially upheld a conviction for possession and fabrication of false identification documents. The appellant argued that the exclusion of the transnational aggravating circumstance meant the crime should not have been subject to an extended prescription period. The court agreed, ruling that without the aggravating circumstance, the maximum penalty was six years, rendering the offense prescribed in August 2020.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 legge 146/2006; Art. 157, 159, 161 c.p.: The transnational aggravating circumstance requires a stable organized group; its absence means the crime is prescribed within the standard period applicable to the base offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription period transnational aggravating circumstance organized group requirement false identification documents annulment without remittal criminal extinction statutory interpretation ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 della legge 146 del 2006
Secondo il giudice di appello, infatti, il delitto in questione, aggravato ai sensi dell'art. 4 della legge 146 del 2006, non si sarebbe prescritto prima del decorso di anni undici e mesi tre decorrenti dal 12 febbraio 2013.
Art. 416 cod. pen.
Secondo la difesa, tuttavia, l'esclusione dell'aggravante in relazione all'art. 416 cod. pen. escluderebbe a monte la sua applicabilità al delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Art. 497-bis cod. pen.
13 della sentenza impugnata), di tal che non poteva esserne ritenuta l'esistenza con riguardo al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., come invece erroneamente ha fatto la Corte territoriale.
Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt.
Art. 161 cod. pen.
art. 416 cod. pen
Secondo la difesa, tuttavia, l'esclusione dell'aggravante in relazione all'art. 416 cod. pen.
art. 497-bis cod. pen
13 della sentenza impugnata), di tal che non poteva esserne ritenuta l'esistenza con riguardo al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., come invece erroneamente ha fatto la Corte territoriale.
art. 159 cod. pen
Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt.
art. 4 legge 146/2006
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 legge 146/2006, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo H è estinto per prescrizione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, Abbattista, Rv. 285702
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DODA BESNIK CUI 013Y70R nato il 25/09/1978 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Doda Besnik ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la condanna da questi riportata in primo grado in ordine al reato di associazione per delinquere (esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 della legge 146 del 2006) e del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, dichiarando il non doversi procedere in relazione al primo per intervenuta prescrizione. Il ricorso è articolato in un unico motivo con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'omessa dichiarazione di prescrizione altresì del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (capo H).

Secondo il giudice di appello, infatti, il delitto in questione, aggravato ai sensi dell'art. 4 della legge 146 del 2006, non si sarebbe prescritto prima del decorso di anni undici e mesi tre decorrenti dal 12 febbraio 2013. Secondo la difesa, tuttavia, l'esclusione dell'aggravante in relazione all'art. 416 cod. pen. escluderebbe a monte la sua applicabilità al delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il motivo è fondato. In effetti, secondo giurisprudenza consolidata, i fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di un'organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, Abbattista, Rv. 285702 — 02).

Nella specie, già il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza di tale aggravante con riguardo al reato di cui all'art. 416 cod. pen. (pag. 13 della sentenza impugnata), di tal che non poteva esserne ritenuta l'esistenza con riguardo al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., come invece erroneamente ha fatto la Corte territoriale. Conseguentemente, il reato risulta prescritto. Commesso in data 12 febbraio 2013, il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., in assenza di aggravanti, è punito con la reclusione inferiore nel massimo ad anni sei.

Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, e risulta quindi spirato nell'agosto del 2020. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data 12 agosto 2020. P. Q. M. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 legge 146/2006, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo H è estinto per prescrizione. Cos