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Ordinanza — n. 12204/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft with snatching due to inadmissibility of fact-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12204/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft with snatching and the finding of recidivism, claiming violations of law and reasoning errors. The court rejected these claims because the first argument constituted mere factual complaints exceeding cassation powers, while the second was unsupported by law and contradicted established principles regarding recidivism evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or assess recidivism based solely on crime severity and time elapsed; such assessments are exclusively reserved to the trial judge who must examine the concrete relationship between the current offense and prior convictions.

Parole chiave

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theft with snatching recidivism evaluation cassation inadmissibility factual complaints judicial review limits imputazione di furto testimonianza della vittima false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessi mone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessi mone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDROVICH LENA nato a PESCIA il 23/10/1988 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Lena Hudrovich ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto con strappo; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessi mone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore