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Ordinanza — n. 12203/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gerardo Palumbo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Palumbo argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances and imposed an excessive sentence, but his appeal was deemed generic because it did not specify the exact elements of the law violated. Consequently, the court could not exercise its supervisory role to identify the specific legal errors alleged.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and fails to indicate the specific elements of law violated, preventing the appellate court from identifying the grounds for its review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances procedural code court costs supervisory review specific elements false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 483 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GERARDO nato a GRAZZANISE il 12/09/1963 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Gerardo Palunnbo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Considerato il ricorso si articola in due motivi che deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; Rilevato che il ricorso, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Prèsidente )