Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12202/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new evidence argument violating double conformity and devolutum limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12202/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised a new argument regarding the distortion of evidence for the first time. The appellant contended that the lower court misinterpreted the proof, but the Court ruled this violates the principle of double conformity and exceeds the scope of the devolutum. Consequently, the Court affirmed the conviction, noting the trial judge's reasoning was logically sound and free from defects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine new grounds of appeal or re-evaluate evidence if the double conformity principle applies, as this would violate the limits of the devolutum and improperly expand the scope of cognizione.

Parole chiave

Generato dall'IA
double conformity principle devolutum limits new evidence argument scope of cognizione appeal inadmissibility logical reasoning review trial judge motivation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURMISHAJ ARSIM nato il 14/10/1987 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO dì BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; V Rilevato che Arsinn Durmishaj ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità;

Ritenuto che la censura, risolvendosi nella richiesta di una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Ritenuto inoltre che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il