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Ordinanza — n. 12199/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate statutory limits on cassation review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in factually assessing evidence and failed to recognize a statutory exemption from punishment. The court rejected these claims, ruling that such factual grievances fall outside the cassation court's jurisdiction and are reserved exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review factual complaints or attempt to reconstruct facts, as the exclusive power to evaluate evidence rests with the court of first instance.

Parole chiave

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cassation review limits factual complaints inadmissible exemption from punishment appellate court powers statutory procedural rules inganno sull'identità accertamento dell'identità falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., è anch'esso non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
pen., è anch'esso non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHBI AMINE nato il 20/04/1993 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Dahbi Amine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la violazione della legge penale nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione denunziando il travisamento del materiale probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio ricondud bile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., avendo in modo logico e coerente, illustrato le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso