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Ordinanza — n. 12197/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for perjury and fraud due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12197/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for violations of law regarding factual responsibility, non-punishability, and sentencing, but the court found these arguments based on mere complaints rather than legal errors. The court emphasized that reviewing factual assessments and discretionary sentencing falls exclusively within the power of the lower appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on mere factual complaints or discretionary sentencing evaluations lack legal grounds and are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review power discretionary sentencing non-punishability court costs order attenuazione libera della pena esenzione dalla pena punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 495 cod. pen.
Art. 479 cod. pen.
Art. 48 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAM HAMZAH nato il 17/04/1980 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; $ Rilevato che Adam Hamzah ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt.495, 479 e 48 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, e comunque tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto, sia sotto il profilo della modalità della condotta e della intensità del pericolo, che sotto il profilo della non occasionalità della condotta;

Rilevato che il terzo motivo - con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione al giudizio di valenza delle circostanze e alla eccessività della pena irrogata- non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora - come nel caso in esame non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensor