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Ordinanza — n. 12196/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic mitigating circumstances argument inadmissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12196/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Yasser Zorgan inadmissible for contesting the lack of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to consider all favorable elements, but the Court rejected this claim. The decision rests on the principle that appellate review does not require the trial judge to address every single favorable fact, only those deemed decisive.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation because the trial judge need not consider all favorable elements, only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation admissibility criminal appeal review judicial motivation standards inadmissible appeal circostanza aggravante difesa penale momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORGAN YASSER nato a BOLOGNA il 17/07/2001 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Yasser Zorgan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 5), 61 n. 5), cod. pen. e 73, comma 5, DPR 309/1990; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iL ricorrentE al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente