Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12193/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues via second-instance plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12193/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the applicant waived specific legal grounds during the second-instance plea agreement. Although the applicant argued against the lack of non-punishment causes, excessive sentencing, and legal qualification, these issues were deemed precluded by the prior settlement. The court ruled that such waivers extend to the entire litigation process, barring any further challenges except for illegal sentencing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The waiver of issues in a second-instance plea agreement constitutes a preclusive bar on subsequent cassation appeals, preventing the relator from raising any objections except for illegal sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
second instance plea agreement waiver of legal grounds preclusive effect on appeal non-punishment causes legal qualification of facts procedural inadmissibility Cassation appeal dismissal bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
Con l'atto di impugnazione il ricorrente censura la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278170); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con l'atto di impugnazione il ricorrente censura la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività della pena irrogata e all'erroneità della qualificazione giuridica del fatto.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Con l'atto di impugnazione il ricorrente censura la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività della pena irrogata e all'erroneità della qualificazione giuridica del fatto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOPUZZI ROBERTO nato a NEGRAR DI VALPOLICELLA il 29/09/1978 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIArdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Giacopuzzi Roberto propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, applicando la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice.

Con l'atto di impugnazione il ricorrente censura la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività della pena irrogata e all'erroneità della qualificazione giuridica del fatto. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (così, oltre decisione citata, v. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170), nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

Ritenuto, infine, che sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.