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Ordinanza — n. 12190/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12190/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft of electricity, arguing errors in applying aggravating circumstances under Article 625 of the Penal Code. The court rejected these claims as they were merely reproductions of arguments already examined and dismissed by the appellate court, which had provided a logical and exhaustive justification for its findings.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the lower court without presenting new grounds or manifestly unfounded legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of arguments aggravating circumstances theft of electricity procedural costs Cassation review manifestly unfounded sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI SALVATORE nato a PALERMO il 21/08/1986 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Salvatore Ruggieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen., oltre ad essere riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di appello, è manifestamente infondato, atteso che, con motivazione logica ed esaustiva, la Corte di merito ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto sussistenti i presupposti di entrambe le circostanze aggravanti contestati (a pag. 5 e 6 del provvedimento impugnato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Così deciso 15 genna