Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances as inadmissible in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele Sifanno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Sifanno argued that the Court of Appeal erred by refusing to grant generic mitigating circumstances, claiming a violation of the law and defective reasoning. The court rejected this claim because the lower court's decision was sufficiently motivated and did not need to address every favorable element presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal alleging erroneous application of law regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in legitimacy proceedings if the lower court's reasoning is not illogical, as it suffices to reference decisive elements without considering all favorable or unfavorable facts.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIFANNO EMANUELE nato a BARI il 28/05/1966 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Emanuele Sifanno ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Così