Cassation court dismisses appeal for genericity, ruling abstract arguments fail to prove procedural violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being entirely generic and abstract. The appellant argued that the first-instance judge failed to verify the completeness of the reasoning regarding his conviction for aggravated theft. The court rejected this claim, noting that the appeal act itself demonstrated the absolute lack of specific grounds required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its motives are entirely generic and abstract, failing to specify the particular errors of the lower court or demonstrate a violation of substantive law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 08/08/1977 avverso l'ordinanza del 09/08/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Arena Giuseppe ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto avverso la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali per avere il giudice di merito omesso di verificare la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere inammissibile in quanto del tutto generico per indeterminatezza essendosi limitato a svolgere argomentazioni del tutto astratte, è manifestamente infondato perché denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali, atteso che dall'atto di appello emerge l'assoluta genericità dei motivi proposti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 20