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Ordinanza — n. 12184/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to request recusal for judge incompatibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12184/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to request a recusal of the trial judge regarding incompatibility. The appellant argued that the first-instance court violated procedural law by rejecting this specific ground of challenge. The court ruled that the proper remedy for such incompatibility is recusal, which was not invoked by the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 34 cod. proc. pen.; The remedy for judge incompatibility is recusal, not a direct challenge to the judgment's validity.

Parole chiave

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judicial incompatibility recusal procedure inadmissible appeal procedural violation Cassation dismissal irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 34 cod. proc. pen.
Fall.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 34 cod.
art. 34 cod. proc. pen
Fall.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 34 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNA PAOLO nato a PALMA CAMPANIA il 30/07/1964 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Paolo Menna ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, rideterminando le pene accessorie, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 223 co. 1 e 2 n. 2 L.

Fall.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 34 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la censura con cui si deduce l'incompatibilità del giudice di prime cure, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito, a pag. 3 della sentenza impugnata, correttamente ha chiarito come il rimedio avverso le situazioni di incompatibilità del giudice è costituito dallo strumento della ricusazione che, nella specie, non è stato fatto valere dall'imputato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende; Così deciso 15 genn