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Ordinanza — n. 12183/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and sentencing, ruling merit review is discretionary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12183/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding aggravated recidivism and failed to weigh generic mitigating circumstances against the recidivism. The court rejected these claims, stating that assessing the link between prior convictions and the current crime is a discretionary merit judgment, not subject to cassation review unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court's evaluation of recidivism and sentencing cannot be based solely on the gravity of facts or the time elapsed; it requires a concrete assessment of whether prior conduct indicates a persistent criminal inclination influencing the current offense, a discretionary judgment immune from cassation review absent arbitrariness.

Parole chiave

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recidiva reiterata giudizio di merito sindacato di legittimità fatti precedenti inammissibilità ricorso inganno sull'identità aiuto all'evasione di detenuti dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASI MASSIMILIANO nato a CATANIA il 25/03/1979 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Anastasi Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di evasione e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata - ed il secondo motivo di ricorso - con cui si censura il vizio motivazionale con riferimento all'omessa dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla riconosciuta recidiva - sono entrambi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

2) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15