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Ordinanza — n. 12182/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for bankruptcy crimes due to procedural violations and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12182/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new trial regarding temporal discrepancies in facts and violations of the principle of double jeopardy, but the court found these claims unsupported by the record. The court ruled that the lower court's reasoning was not arbitrary and that procedural objections raised for the first time in this stage were barred by law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that procedural objections not raised in the appeal judgment cannot be introduced for the first time in the legittimità proceeding, and appeals challenging discretionary sentencing evaluations are inadmissible unless the reasoning is illogical or arbitrary.

Parole chiave

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procedural violation double jeopardy principle legittimità proceeding bankruptcy crimes inadmissible appeal bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNELLO FRANCESCO nato a SARONNO il 11/12/1975 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Francesco Iannello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 223, 216 co. 1 n. 1 e 223, 216 co. 1 n. 2 L. Fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata correlazione tra accusa e sentenza, lamentando la contestazione, in sede di giudizio di appello, di fatti riconducibili ad un arco temporale differente rispetto a quello del precedente grado di giudizio, è manifestamente infondato, perché inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti.

D'altronde, dalla motivazione fornita dalla Corte di merito, la quale ha confermato quanto statuito dal giudice di prime cure, non emerge alcuna "nuova accusa" come, invece, sostenuto dal ricorrente; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem, oltre ad essere totalmente riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte di merito, è manifestamente infondato, atteso che la condotta per la quale si procede non coincide con quella giudicata nel diverso procedimento per le ragioni ben chiarite dal giudice di merito a pag. 4 del provvedimento impugnato;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza di norme processuali in relazione all'omesso interrogatorio in seguito all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, il quale dunque non può essere prospettato per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;

Rilevato, infine, che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm