Criminal appeal dismissed for generic grounds and failure to meet statutory admissibility requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to generic and indeterminate grounds lacking specific factual support. The appellant challenged the lower court's reliance on the victim's statements and the application of an aggravating circumstance, but failed to identify precise logical errors in the judgment's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism, and cannot be based on the victim's statements without specific verification of credibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACUNZO ANTONIO nato a PORTICI il 09/09/1974 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Antonio Acunzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia grave; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la carenza e logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto in particolare che le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non sono, inoltre, deduci bili in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr.
S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pag. 5-6 della sentenza impugnata; Ritenuto che del tutto generiche e aspecifiche sono le doglianze che si appuntano sulla riconosciuta aggravante di cui all'art. 416bis.1, comma 1, cod. pen. senza confrontarsi con le valutazioni logiche e puntuali poste a base della sentenza impugnata, che con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha chiarito che le modalità della condotta dell'imputato erano chiaramente riconducibili al modus operandi camorristico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 20