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Ordinanza — n. 12174/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual censure and lack of specific opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate biological traces and ignored specific defense points, but the court rejected these as generic factual censure and mere requests for evidence re-evaluation. The decision rests on the principle that appeals in Italy cannot challenge the factual assessment of evidence without specific, substantive opposition to the court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals against judgments on facts are inadmissible if they consist merely of censure on the evaluation of evidence or lack specific opposition to the court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual censure evaluation of evidence specific opposition procedural costs criminal appeal legality jurisdiction recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
Sez U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO AGOSTINO nato a ERCOLANO il 16/04/1970 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Giordano Agostino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la decisione di primo grado in punto di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato in concorso, escludendo la recidiva reiterata e rideterminando la pena inflitta; Rilevato che la parte civile ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Considerato che il primo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alle doglianze difensive specificamente indicate nei motivi di appello - oltre ad essere inammissibile perché costituito da mere censure in punto di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie inammissibile in sede di legittimità, è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte motiva adeguatamente sulla totalità dei motivi di appello presentati dalla difesa dell'imputato;

Ritenuto che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle tracce biologiche ritenute compatibili con quelle dell'imputato - è inammissibile in quanto, oltre ad essere particolarmente generico, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte di appello, la quale, con motivazione logica e coerente, ha evidenziato come non vi siano ragioni che portino a dubitare della genuinità della menzionata prova, stante anche l'assenza di qualsiasi plausibile spiegazione alternativa fornita dall'imputato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr.

Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estens