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Ordinanza — n. 12170/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud bankruptcy grounds, citing statutory interpretation and sentencing guidelines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the total amortization of a vehicle constitutes fraud bankruptcy. The appellant argued for specific mitigating circumstances regarding the vehicle's value, while the lower court emphasized the defendant's role in guaranteeing the company and the consistency of remittances made to the insolvent entity. The court ruled that amortization is a tax concept irrelevant to criminal liability and that the sentence applied was already below statutory minimums with mitigating factors prevailing over aggravating ones.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The total amortization of a vehicle is a tax concept irrelevant to the existence of the crime of fraudulent bankruptcy, and appeals regarding sentencing treatment are inadmissible when the lower court's decision is adequately motivated and within statutory limits.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy total amortization tax concept criminal liability sentencing guidelines inadmissible appeal mitigating circumstances bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 607 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIATTARELLA MARCO nato a NAPOLI il 27/08/1964 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Schiattarella Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta distrazione dell'auto, in quanto totalmente ammortizzata in contabilità- è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che la circostanza che il bene fosse integralmente ammortizzato rileva solo ai fini tributari e non ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;

Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e della determinazione della pena - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da adeguata motivazione, atteso che la Corte territoriale, condividendo la sentenza di primo grado, ha dato rilievo alla funzione di garanzia rivestita dall'imputato e alla pluralità e consistenza delle rimesse effettuate in danno della società fallita.

In ogni caso, è stata applicata una pena inferiore ai minimi edittali, facendo operare le attenuanti come prevalenti rispetto alla contestata aggravante (si veda, in particolare, pagina 9 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere est