Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of merit and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fimiani Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to evaluate specific defenses and generic criticisms, but the court found these claims unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected because the arguments were either factually unfounded or merely repetitive of issues already properly addressed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to a lack of motivation not emerging from the contested decision, or if its arguments are excessively generic and do not constitute a new ground for review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIMIANI ANTONIO nato a CASTEL SAN GIORGIO il 10/04/1963 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Osserva Rilevato che Fimiani Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado; Considerato che il primo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla sussistenza del dolo generico, per avere la sentenza impugnata omesso di valutare la sussistenza delle scriminanti - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato come si tratti di un soggetto che scientemente aveva accettato, per proprio tornaconto, di rivestire il ruolo formale di titolare della S.r.l., a nulla rilevando che egli di fatto non abbia svolto effettivamente attività di amministratore (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);
Considerato che il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso - con i quali il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla valutazione dell'esame dell'imputato e del teste Esposito, alla dedotta intervenuta prescrizione e all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato - sono inammissibili in quanto, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sono caratterizzati da estrema genericità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre