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Ordinanza — n. 12167/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12167/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Salzano Immacolata inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the sole ground of appeal, which alleged a violation of the principle of non-retroactivity regarding legislative novelties, to be manifestly unfounded. Consequently, the decision upheld the lower court's rejection of the appeal based on the lack of specific reasons required by established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; The declaration of inadmissibility of an appeal for lack of specificity does not violate the principle of 'tempus regit actum' when adopted before the 2017 amendment, as the requirement for specific grounds was already established in consolidated case law.

Parole chiave

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lack of specificity non-retroactivity principle criminal procedure code inadmissibility declaration tempus regit actum impugnabilità di decisioni incidentali procedura di annullamento diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6554 del 30/01/2020
103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 6, n. 6554 del 30/01/2020, B., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZANO IMMACOLATA nato a ATRIPALDA il 03/12/1986 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Osserva Rilevato che Salzano Immacolata ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile l'appello dalla medesima proposto; con successiva memoria insiste per l'accoglimento del ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento all'applicazione di principi e novelle legislative introdotte in epoca successiva rispetto alla redazione dell'atto- è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che in tema di impugnazioni, non viola il principio del "tempus regit actum" la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, adottata prima della modifica in tal senso introdotta all'art. 581 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 6, n. 6554 del 30/01/2020, B., Rv. 278453);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il P siden