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Ordinanza — n. 12090/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts already examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Myzeqari Xhevit inadmissible, rejecting his challenges regarding the minor offense classification, recidivism, and sentencing. The court ruled that the appellant attempted to obtain a new and unauthorized reading of evidentiary findings already thoroughly examined by the lower courts. Consequently, the decision was based on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or request a more favorable interpretation of evidence previously assessed.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-examine facts or evidence already evaluated by lower courts, rendering appeals inadmissible when they merely seek a different interpretation of established findings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal re-litigation of facts minor offense classification recidivism assessment Court of Cassation limits recidiva nell'infrazione attenuazione della pena abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
a) al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della quale ricorrerebbero i presupposti;
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYZEQARI XHEVIT nato il 06/02/1967 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 10/9/2024 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7/12/2022 dal Tribunale di Macerata, riduceva la pena applicata a Xhevit Myzeqari con riguardo al delitto contestato, unito in continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 17/4/2018, irrevocabile il 12/7/2021.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto:

a) al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della quale ricorrerebbero i presupposti;

b) all'applicazione della recidiva, in contrasto con positivi elementi non valorizzati;

c) al giudizio di equivalenza - e non di prevalenza - tra la stessa circostanza soggettiva e le circostanze attenuanti generiche;

d) alla misura della pena e dell'aumento applicato a titolo di continuazione interna.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non poteva essere riconosciuta alla luce della sistematicità del traffico di stupefacenti, come desunto dalle sommarie informazioni rese da numerosi acquirenti (riportate alle pagg. 10-12), i quali avevano dichiarato di aver comprato dal ricorrente ripetuti quantitativi di cocaina, tra il 2016 e il 2017, nell'ordine di diverse migliaia di euro.

Ancora, è stato evidenziato che il fatto che questi soggetti avessero acquistato singole dosi per volta (o, al massimo, due), per l'importo di circa 80 euro, non deponeva nel senso dell'ipotesi lieve, anzi evidenziando il carattere sistematico ed esclusivo dell'attività illecita gestita dal ricorrente, non potendosi diversamente raggiungere le somme complessive indicate dagli stessi acquirenti. Di seguito, la sentenza ha valorizzato le modalità della condotta, che denotavano una precisa e collaudata organizzazione, pur condotta in proprio, specie con riguardo ai contatti telefonici con i clienti (peraltro, con un numero cambiato di frequente), al luogo di appuntamento, al confezionamento dello stupefacente.

Ancora sul medesimo punto, la Corte ha sottolineato che l'imputato aveva una continua disponibilità di sostanza, trovandosi sempre già munito al momento della chiamata, o dovendosi assentare soltanto per qualche secondo per procurarsela. Nondimeno, la sentenza ha evidenziato che l'imputato si trovava quasi sempre in un certo bar, e che era quindi possibile acquistare cocaina da lui anche senza necessità di contattarlo preventivamente. 4.1. Rilevato, pertanto, che la motivazione sulla fattispecie lieve risulta particolarmente ampia, solida e, come tale, non meritevole di censura.

5. Considerato che il ricorso risulta inammissibile anche quanto alla richiesta esclusione della recidiva, invero riconosciuta dalla Corte di appello con argomento ancora privo di vizi. In particolare, la sentenza ha sottolineato che l'imputato risultava gravato da numerosi precedenti penali, rilevanti ed anche specifici, facendo così emergere il reato in esame come attuazione di un unico progetto delinquenziale mai interrotto; da ciò, l'evidenza di una personalità particolarmente incline al delitto, e, dunque, di una pericolosità sociale significativa. 5.1. Sul punto, peraltro, non possono essere ammesse in questa sede le considerazioni del ricorso circa l'esito positivo dell'affidamento in prova ottenuto con riguardo ad alcuni dei reati precedentemente commessi, in quanto tale profilo non era stato sottoposto al giudizio della Corte di appello in tema di recidiva.

6. Ritenuto che la sentenza non meriti censura neppure in ordine al bilanciamento tra la stessa aggravante soggettiva e le circostanze attenuanti generiche, riconosciuto in termini non più favorevoli dell'equivalenza alla luce delle medesime considerazioni appena richiamate con riguardo alla particolare pericolosità sociale dell'imputato.

7. Considerato, infine, che il ricorso risulta inammissibile anche sul trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo quanto all'aumento per continuazione interna, peraltro in termini complessivamente assai contenuti e, dunque, correttamente motivabili in termini di (sola) adeguatezza.

8. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro