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Ordinanza — n. 12089/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against prison sentence substitution due to flawed legal reasoning and discretionary sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12089/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Nicola Pagano and Mirko Antonelli inadmissible regarding their request to substitute detention with public work. The appellate court had correctly applied Article 133 of the Penal Code to deny substitution based on the defendants' status as repeat offenders with drug convictions, which precludes the preventive nature required for such measures. The Supreme Court upheld this decision, noting the lower court's reasoning was logical and not subject to revision.

Regesto Legislator

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Art. 58, I, n. 689 del 1981; Art. 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning on the discretionary power to refuse substitute penalties is logical and based on statutory criteria regarding recidivism and preventive necessity.

Parole chiave

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substitute penalty public work recidivism discretionary sentencing inadmissible appeal drug offenses preventive necessity pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 58, I, n. 689 del 1981
pen., espressamente richiamato al comma 1 dell'art. 58, I, n. 689 del 1981, in tema di potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive.
Art. 133 cod. pen.
689 del 1981, il riferimento alla condanna "più di due volte per reati della stessa indole"), la sentenza ha sottolineato che entrambi gli imputati non risultavano meritevoli della richiesta sostituzione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato al comma 1 dell'art.
art. 133 cod. pen
689 del 1981, il riferimento alla condanna "più di due volte per reati della stessa indole"), la sentenza ha sottolineato che entrambi gli imputati non risultavano meritevoli della richiesta sostituzione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato al comma 1 dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGANO NICOLA nato a CASERTA il 12/09/1980 ANTONELLI MIRKO nato a ASCOLI PICENO il 14/04/1985 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 1°/7/2024 la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 29/3/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale Nicola Pagano e Mirko Antonelli erano stati giudicati colpevoli dei delitti loro ascritti in rubrica.

2. Rilevato che propongono distinto ricorso per cassazione gli imputati con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, che sarebbe stata motivata con argomenti errati e non conformi alle condizioni oggi vigenti alla luce del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.

3. Considerato che i ricorsi sono inammissibili, perché trascurano che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ed a prescindere dalla condizione ostativa soggettiva richiamata in sentenza ma effettivamente ad oggi non più applicabile al Pagano (la cd. riforma Cartabia ha eliminato dall'art. 59, I. n. 689 del 1981, il riferimento alla condanna "più di due volte per reati della stessa indole"), la sentenza ha sottolineato che entrambi gli imputati non risultavano meritevoli della richiesta sostituzione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato al comma 1 dell'art. 58, I, n. 689 del 1981, in tema di potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive.

In particolare, la Corte ha evidenziato che gli imputati sono soggetti pluripregiudicati, anche per delitti in materia di stupefacenti, "il che induce ad una valutazione della capacità a delinquere di entrambi in termini ostativi all'applicazione delle sanzioni sostitutive, che si ritiene non possano rivestire, nei casi in esame, i necessari caratteri di prevenzione del rischio di commissione di analoghi reati." 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle" spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio