Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a new reading of evidence already examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fulvio Bellucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bellucci challenged the lower court's findings regarding the drug's intended use, recidivism, and sentencing, arguing for a different interpretation of the evidence. The court rejected this request because the appeal merely rehashed arguments already decided by the appellate court without providing new grounds, and the lower court's reasoning was deemed fully adequate based on the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it tends to obtain a new and non-permitted reading of the same evidentiary findings already examined by the judges of the case, or if the lower court's motivation is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLUCCI FULVIO nato a ROMA il 08/02/1962 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 19/6/2024 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 15/3/2023 dal Tribunale di Tivoli, con la quale Fulvio Bellucci era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità (specie quanto all'esclusione della destinazione dello stupefacente all'uso personale di un assuntore abituale come il Bellucci), la conferma della recidiva e la misura della pena.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la destinazione della sostanza allo spaccio risultava da numerosi elementi, quali il dato ponderale (hashish per 46,5 grammi, dai quali ricavare 466 dosi medie singole), le modalità di detenzione (sostanza già frazionata in più buste di cellophane, dunque con carattere poco compatibile con l'uso personale), la disponibilità di una somma di denaro contante (500 euro) suddivisa in banconote di vario taglio e collocata all'interno di una valigetta in cui si trovava anche lo stupefacente in sequestro. Per contro, la tesi difensiva della destinazione dello stupefacente a fini terapeutici, ribadita in questa sede, non aveva trovato alcuna conferma.
5. Rilevato che la motivazione della sentenza risulta del tutto adeguata anche con riguardo alla censura in punto di recidiva: la Corte di appello, infatti, dopo aver richiamato i precedenti, anche specifici, a carico dell'imputato, ha indicato le ragioni per le quali la nuova condotta di reato doveva ritenersi espressione di maggior pericolosità sociale, anche in ragione del suo carattere di certo non occasionale (come risultante dagli elementi sopra richiamati). In particolare, è stato sottolineato che "la commissione del reato per cui si procede, attività nella quale l'imputato ha dunque perseverato con pervicacia nonostante la precedente condanna definitiva per fatti analoghi, che evidentemente non ha sortito alcun effetto deterrente, è certamente sintomatica di accresciuta pericolosità sociale del prevenuto e di maggiore riprovevolezza del comportamento, tale da giustificare la sussistenza della contestata recidiva." 6.
Rilevato, infine, che la motivazione risulta del tutto adeguata e non censurabile anche in ordine alla misura della pena, che la sentenza ha valutato in relazione alla gravità del reato, di entità certamente non minimale (nonostante l'avvenuta riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 in esame), ed alla personalità dell'imputato. La Corte, ancora, ha evidenziato le circostanze attenuanti generiche concesse, in equivalenza alla recidiva, e l'individuazione di una pena base superiore al minimo edittale in maniera contenuta.
7. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme