Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal grounds and agreement on sentencing under Art. 599-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived liability grounds during the appeal phase and subsequently agreed to the sentencing under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court's decision lacked sufficient motivation by merely accepting the parties' proposed sentence without further analysis. The court ruled that the procedural history demonstrated an implicit renunciation of the current complaint, rendering the appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties agree on the sentencing under Art. 599-bis c.p.p., any subsequent appeal challenging the decision is inadmissible as the appellant has implicitly renounced the grounds of appeal.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLUSI MAURO nato a ROMA il 09/05/1982 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 10/5/2024 la Corte di appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Bledjan Docej e Mauro Marcellusi con la sentenza del locale Tribunale del 14/11/2023.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Marcellusi, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per assenza di motivazione, che si limiterebbe ad accogliere la quantificazione della pena proposta dalle parti senza alcuna considerazione ulteriore.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 4.1. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame.
Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in