Cassation appeals regarding lack of motivation under Art. 129 CPP dismissed as they fall outside Art. 448 limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Giovanni Certo and Francesco Virgiglio inadmissible. The appellants argued the lower court lacked motivation regarding non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the complaints did not address the specific grounds permitted for appeal under Article 448, Paragraph 2-bis, such as legal qualification errors or penalty illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against preliminary investigation judgments are strictly limited to specific grounds; generic complaints regarding the abstract applicability of non-punishment provisions without addressing these statutory limits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERTO GIOVANNI nato a POLISTENA il 24/06/1991 VIRGIGLIO FRANCESCO nato a SCILLA il 03/11/1992 avverso la sentenza del 30/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIAtdato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 30/9/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava a Giovanni Certo e Francesco Virgiglio - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 2 anni, 6 mesi di reclusione e 12mila euro di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili.
4. La comune doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nei ricorsi in esame, che concernono soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, le stesse impugnazioni neppure accennano quale ricorrerebbe nel caso di specie.
5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbrai