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Ordinanza — n. 12084/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to defense attorney's lack of special court registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12084/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney was not registered in the special barroll for the court. Although the appeal was converted into a cassation request, the signature by an unregistered lawyer triggered automatic inadmissibility under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: The signature of an attorney not enrolled in the special barroll for the Court of Cassation renders the appeal inadmissible, even if the act was erroneously filed as an appeal against a fine-only judgment.

Parole chiave

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special barroll registration inadmissible appeal defense attorney qualification cassation procedure procedural defect unregistered lawyer penalty fund fine allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - Giuseppe Ravotti del foro di Torre Annunziata - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - Giuseppe Ravotti del foro di Torre Annunziata - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VASTO VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/08/1977 avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA Idato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 22/9/2021 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava Vincenzo Del Vasto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e lo condannava alla pena di duemila euro di ammenda.

2. Rilevato che propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - Giuseppe Ravotti del foro di Torre Annunziata - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (la nomina di un avvocato iscritto avverrà soltanto il 13/10/2024, quindi in epoca ben successiva alla proposizione dell'appello, depositato nella cancelleria del Tribunale il 18/1/2022). 3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale, per quel che qui rileva, sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in