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Ordinanza — n. 12083/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against seizure validation order declared inadmissible due to improper filing method and unqualified counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12083/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Chen E Cui's appeal inadmissible because appeals against seizure validation orders under Articles 322-bis and 324 of the Code of Criminal Procedure must be filed as cassation petitions, not appeals. The court noted the petition contained only merit arguments without citing legal violations and was signed by a lawyer not enrolled in the special register of the Court. Consequently, the petition was rejected as inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 322-bis, 324, 325, 613 c.p.p.; Appeals against orders validating seizures under Articles 322-bis and 324 of the Code of Criminal Procedure must be filed exclusively as cassation petitions; petitions filed as appeals or signed by lawyers not enrolled in the special register are inadmissible.

Parole chiave

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cassation petition requirement seizure validation order unqualified counsel penalty special register enrollment inadmissible appeal conversion Code of Criminal Procedure legal representation rules ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 322-bis c.p.p.
Art. 324 c.p.p.
Premesso che con ordinanza del 4/10/2024 il Tribunale del riesame di Milano rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod.
Art. 325 c.p.p.
Rilevato che la stessa impugnazione è proposta proprio quale atto di appello, con argomenti di puro merito e senza dedurre alcuna violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Rilevato, ancora, che un'eventuale conversione dell'atto in ricorso non sarebbe ammissibile, in quanto proposto da un avvocato - Alessio Masala del foro di Roma - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.
art. 324 cod. proc. pen
Premesso che con ordinanza del 4/10/2024 il Tribunale del riesame di Milano rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
Rilevato che la stessa impugnazione è proposta proprio quale atto di appello, con argomenti di puro merito e senza dedurre alcuna violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato, ancora, che un'eventuale conversione dell'atto in ricorso non sarebbe ammissibile, in quanto proposto da un avvocato - Alessio Masala del foro di Roma - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN E CUI 03MDUXM nato il 04/02/1988 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del TRIB. LIBERTA di MILANOdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con ordinanza del 4/10/2024 il Tribunale del riesame di Milano rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da Chen E, quale legale rappresentante della "Royal Q&C s.a.s", avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal locale Pubblico Ministero il 14/9/2024.

2. Rilevato che l'indagata propone appello al Tribunale, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, con i conseguenti provvedimenti di legge.

3. Rilevato che l'appello è inammissibile, in quanto contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. (quale è quella qui impugnata) è possibile proporre soltanto il ricorso per cassazione.

4. Rilevato che la stessa impugnazione è proposta proprio quale atto di appello, con argomenti di puro merito e senza dedurre alcuna violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.

5. Rilevato, ancora, che un'eventuale conversione dell'atto in ricorso non sarebbe ammissibile, in quanto proposto da un avvocato - Alessio Masala del foro di Roma - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 5.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata erroneamente presentata quale atto di appello cautelare ; per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 Il liere este