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Ordinanza — n. 12082/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual allegations regarding the charge's indeterminacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12082/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alice Loi inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Loi argued that the indictment lacked specificity regarding her role, the types of acts, and the timeframes of the alleged accounting irregularities, claiming this violated her right to defense. The court rejected this, noting that the lower court's reasoning was based on clear evidence and that the specific role was explicitly stated as legal representative, while the financial details were derivable from available documents.

Regesto Legislator

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Art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; An indictment is not void for indeterminacy if the specific role is clearly defined and the factual elements are sufficiently accessible to the defense, thereby ensuring the right to a full defense is not compromised.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility indictment specificity right to defense violation accounting irregularities legal representative role difetto di legittimazione del ministero pubblico asserzione difendibile causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Premesso che con sentenza del 18/4/2024 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa 1'8/11/2021 dal Tribunale di Modena, con la quale Alice Loi era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOI ALICE nato a SASSUOLO il 15/07/1984 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 18/4/2024 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa 1'8/11/2021 dal Tribunale di Modena, con la quale Alice Loi era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando il vizio di motivazione quanto all'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione, con le conseguenti nullità; il capo non specificherebbe il ruolo effettivamente ricoperto dall'imputata, la tipologia degli atti, né il lasso temporale nel quale questi sarebbero stati registrati nei libri contabili, così come non darebbe conto delle giornate e degli orari in cui gli episodi ascritti si sarebbero verificati, con evidente violazione del diritto di difesa.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che già il primo Giudice aveva rigettato l'eccezione richiamata, sul presupposto - innanzitutto - che la carica ricoperta dall'imputata risultava contenuta nel capo di imputazione, in termini sufficientemente chiari per l'esercizio della difesa ("In qualità di legale rappresentante di Ambra Group s.r.l.").

Quanto, poi, agli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione IVA, seppur non specificati con riferimento alle relative fatture, la sentenza ha sottolineato che questi erano agevolmente ricavabili dagli atti comunque a disposizione della difesa, risultando dalle fatture emesse da "Ermes Ceramiche s.p.a." (peraltro, gli unici elementi passivi indicati nella dichiarazione medesima). In forza di ciò, il capo di imputazione doveva dunque ritenersi adeguato a consentire l'esercizio della miglior difesa, nella piena conoscenza della condotta in effetti contestata; il differente giudizio contenuto nel ricorso, del resto, è espresso in termini del tutto generici ed apodittici, senza alcun riscontro in atti.

4. Rilevato, pertanto, che la stessa impugnazione deve esser dichiarata inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025 gfisigliere es