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Ordinanza — n. 12081/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to re-litigation of facts and failure to apply exclusion of punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12081/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Massimo Agnello inadmissible. The appellant challenged the lower court's finding that the seized substance was intended for trafficking and the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected the request as an attempt to obtain a new and unauthorized reading of evidence already examined by the trial judges, noting that the lower court's reasoning was logical and based on objective facts such as the substance's cost, quantity, and the presence of packaging materials. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or apply the exclusion of punishability for small-scale trafficking if the lower court's reasoning is logical and based on objective facts, rendering the appeal inadmissible for seeking a new interpretation of established evidence.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal re-litigation of evidence exclusion of punishability small-scale trafficking Cassation jurisdiction limits detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Premesso che con sentenza del 4/10/2024 la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia emessa il 5/4/2024 dal locale Tribunale, con la quale Massimo Agnello era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto alla destinazione della sostanza allo spaccio ed alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto alla destinazione della sostanza allo spaccio ed alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGNELLO MASSIMO nato a TAORMINA il 08/09/2001 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 4/10/2024 la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia emessa il 5/4/2024 dal locale Tribunale, con la quale Massimo Agnello era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto alla destinazione della sostanza allo spaccio ed alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza in punto di responsabilità, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la destinazione allo spaccio della sostanza, od almeno di parte di questa, doveva ricavarsi dal suo costo (non compatibile con la radicale assenza di reddito e di lavoro riferita dall'imputato in sede di convalida dell'arresto), dal quantitativo, dalla disponibilità di una significativa somma di danaro contante (invero non sottoposta a sequestro), di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento di dosi, ritenuti tutti - con argomento solido e logico - elementi a conferma dell'accusa. Questi argomenti in fatto, peraltro, non possono essere ulteriormente valutati in questa sede, come invece si chiede nello stesso ricorso.

4. Considerato che la motivazione non appare viziata neppure quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., motivata dalla Corte di appello con il riferimento al quantitativo di marijuana, ritenuto - con argomento in fatto non censurabile - preclusiva di un'attività di piccolo spaccio e, anzi, espressione di una condotta illecita destinata a protrarsi in un arco temporale relativamente lungo.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec