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Ordinanza — n. 12079/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-litigating already examined evidentiary findings on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12079/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mohamed Ali Masbah inadmissible. The appellant contested the appellate court's sentence reduction, arguing it exceeded the statutory minimum without adequate reasoning. The court rejected this, noting the lower court's decision was well-motivated based on established facts regarding drug quantities and the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks to obtain a new and non-permitted reading of evidentiary findings already examined by the trial judges, thereby re-litigating matters precluded to the court of jurisdiction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-litigation of evidence sentencing discretion appellate court review criminal procedure law aggravamento della pena formazione di una pena complessiva sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la pena base indicata dal primo Giudice - 3 anni, 9 mesi di reclusione e 6mila euro di multa - risultava congrua in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
art. 133 cod. pen
La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la pena base indicata dal primo Giudice - 3 anni, 9 mesi di reclusione e 6mila euro di multa - risultava congrua in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASBAH MOHAMED ALI' nato il 29/09/1996 avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 18/7/2024 la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia emessa il 20/4/2018 dal Tribunale di Rimini, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a Mohamed Ali Masbah in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la misura della pena, che sarebbe stata applicata in termini superiori al minimo edittale in assenza di adeguata ed effettiva motivazione.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo la medesima censura avanzata alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede, in ottica sanzionatoria, una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, specie nei termini della mera apparenza. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la pena base indicata dal primo Giudice - 3 anni, 9 mesi di reclusione e 6mila euro di multa - risultava congrua in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in considerazione delle modalità dell'azione (adeguatamente descritte in sentenza e non contestate), della diversità e natura delle sostanze stupefacenti (peraltro, entrambe "pesanti", eroina e cocaina), oltre che del dato ponderale e del numero di dosi medie complessivamente ricavabili (circa 120 di eroina e 26 di cocaina). Ancora, la Corte di appello ha sottolineato la capacità delinquenziale del ricorrente, come attestata anche dal certificato del casellario giudiziale e dai numerosi precedenti, anche specifici.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025 sigliere estensore , Il Presi