Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a new reading of facts already evaluated by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it attempted to obtain a new and unpermitted reading of the same evidentiary findings already examined by the lower courts. The appellant argued for a different requalification of conduct under Article 73 of the Drug Trafficking Law, but the appellate court had already provided a congruous motivation based on the overall quantity of drugs and the organization of the trafficking network. The court rejected the appeal as it ignored the established case law requiring a global evaluation of facts and found the sentencing increase justified by the scale of the operation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely re-proposes the same grievances against the appellate judgment without presenting new elements, as the court of last instance cannot perform a new reading of the same evidentiary findings already evaluated by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCO LUCA nato a COSENZA il 04/02/1967 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 10/5/2024 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa il 18/10/2023 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a Luca Ritacco con riguardo a numerosi delitti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi del comma 5 della norma citata, i cui caratteri emergerebbero da più elementi richiamati.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza in materia e la necessità di una valutazione globale di tutti gli elementi della vicenda, ha sottolineato la quantità di droga acquistata e detenuta in maniera complessiva, insieme con l'organizzazione di una vera e propria rete di spaccio nei confronti di vari soggetti, all'interno di un intenso e ben articolato traffico di stupefacenti gestito dal ricorrente, con condotte tutt'altro che occasionali.
Ancora, la Corte ha evidenziato che nessun rilievo poteva avere la dedotta scarsa qualità della sostanza (peraltro ribadita anche in questa sede), così come i minimi effetti droganti, in quanto dati non riscontrati e, in ogni caso, ritenuti evidentemente soccombenti rispetto alla già richiamata organizzazione del traffico ed alla ampiezza della relativa rete. 4.1. Considerato, peraltro, che la sentenza di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha operato un solo aumento a titolo di continuazione (con il capo 17), pur a fronte di numerosi delitti riscontrati, cosicché non risultano fondate contestazioni in punto di pena.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025 /1@nsigliere est