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Ordinanza — n. 12075/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts already examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12075/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a new and unauthorized reading of evidentiary findings already examined by the lower courts. The appellant argued regarding the quantity of drugs destined for trafficking versus personal use and the excessive sentence, but the court noted the lower court's reasoning was based on objective evidence like packaging and hidden storage. Consequently, the court refused to re-evaluate these established facts, ruling the appeal inadmissible and ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it tends to obtain a new and non-consented reading of the same evidentiary findings already examined by the judges of the case, or if it ignores a congruous and non-illogical motivation by the collegial body.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of facts evidentiary findings drug trafficking procedural preclusion imputazione per reati di stupefacenti sanzioni pecuniarie sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA LEONIDA ANTONIO nato a SOVERATO il 22/03/1969 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 3/6/2024 la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa il 6/7/2020 dal locale Tribunale, con la quale Leonida Antonio Montagna era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando, in primo luogo, il giudizio di responsabilità: in particolare, non sarebbe stato indicato per quale motivo un esigo quantitativo di stupefacente dovrebbe ritenersi destinato allo spaccio e non ad uso esclusivamente personale. La motivazione, inoltre, sarebbe viziata con riguardo alla somma di denaro (di cui sarebbe stata giustificata la provenienza, e che infatti sarebbe stato restituito) ed al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la destinazione allo spaccio della sostanza risultava da oggettivi ed inequivoci elementi, tali anche da escluderne l'uso personale: in particolare, sono stati valorizzati il dato quantitativo, le modalità di confezionamento e di occultamento (10 dosi in involucri in plastica termosaldati, custoditi in un contenitore nascosto nella cantina), oltre che, con valore indiziario, la detenzione - insieme alla cocaina - di vari pezzi di ritaglio di cellophane (utilizzabile per il confezionamento di dosi).

Quanto, invece, alla somma di denaro rinvenuta (9.080 euro), la sentenza non ha risposto al gravame laddove sosteneva che era stata restituita già con la sentenza di primo grado; eliminando questo elemento dal tessuto argomentativo, tuttavia, la sentenza impugnata risulta comunque sufficientemente motivata alla luce degli argomenti sopra richiamati. A questi, peraltro, deve aggiungersi la considerazione secondo cui l'eventuale condizione di assuntore non è di certo incompatibile con la condotta contestata. 4.1. Rilevato che la motivazione risulta adeguata anche quanto al trattamento sanzionatorio: la Corte di appello ha evidenziato che il primo Giudice si era discostato dal minimo edittale in misura limitata, peraltro concedendo le circostanze attenuanti generiche.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co