Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and improper re-litigation of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Andrea Tarantino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding that seized drugs were destined for trafficking, arguing a lack of motivation regarding this specific fact. The court rejected this, noting that the lower court's reasoning was sound based on existing evidence such as drug quantity, variety, and the presence of packaging tools, which the appellant failed to contest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely re-proposes the same grievances raised before the appellate court without presenting new, significant circumstances or requesting a different evaluation of evidence already examined by the trial judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO ANDREA nato a PALERMO il 30/10/2001 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 4/6/2024 la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 20/1/2023 dal locale Tribunale, con la quale Andrea Tarantino era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione quanto alla destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, mancando ulteriori e significative circostanze a riguardo.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la destinazione della sostanza allo spaccio, già affermata dal primo Giudice, risultava evidente alla luce di numerosi elementi in fatto, peraltro neppure citati nel ricorso, che dunque sugli stessi non ha proposto alcun confronto, sebbene doveroso:
a) la quantità complessiva di stupefacente (come indicato nel capo di imputazione);
b) la varietà delle sostanze, anche già suddivise (24 involucri di crack, 8 dosi di hashish, una bustina di marijuana, un panetto di hashish);
c) la disponibilità della chiave del magazzino nella quale lo stupefacente era stato rinvenuto;
d) il ritrovamento di numerose bustine in cellophane per il confezionamento delle dosi, oltre che di un coltello.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025 li igliere estens