Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking preliminary judge sentencing on non-punishment grounds outside statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Emanuele Zanzarella inadmissible. The appellant challenged the preliminary judge's sentencing decision, arguing a lack of motivation regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such complaints fall outside the specific grounds permitted for cassation against preliminary rulings under Article 448, paragraph 2-bis, which strictly limit appeals to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, Art. 129, Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against preliminary rulings are strictly limited to specific grounds; generic challenges to the abstract applicability of non-punishment provisions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANZARELLA EMANUELE nato a MESAGNE il 10/05/1980 avverso la sentenza del 30/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO(.«:19.to avviso alle par.à udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 30/9/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto applicava ad Emanuele Zanzarella - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno, dieci mesi di reclusione e 1.800 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 697 cod. pen.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 sigliere estensore