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Ordinanza — n. 12068/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of required lawyer signature under Art. 613 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maria Fonzo inadmissible. Although the appellant argued the lower court failed to verify non-punishment grounds, the primary issue was procedural: the appeal was submitted personally without the mandatory signature of a lawyer enrolled in the Special Roll of the Court of Cassation. The court rejected the defense's delegation to an unqualified lawyer, noting that such delegation does not cure the personal nature of the appeal act required by Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a lawyer enrolled in the Special Roll of the Court of Cassation; a personal submission by the appellant or a delegation to an unqualified lawyer renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Special Roll of Cassation personal appeal submission lawyer signature requirement Art. 613 Code of Criminal Procedure motivi di cassazione diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso (peraltro, del tutto generico) è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, censurando che la Corte di appello non avrebbe verificato la presenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
I. 23 giugno 2017, n. 103
pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, censurando che la Corte di appello non avrebbe verificato la presenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso (peraltro, del tutto generico) è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONZO MARIA nato a NAPOLI il 02/01/1975 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 23/9/2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 22/11/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava in 8 mesi di reclusione la pena inflitta a Maria Fonzo con riguardo al delitto di cui all'art. 8, comma 2-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, censurando che la Corte di appello non avrebbe verificato la presenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Rilevato che il ricorso (peraltro, del tutto generico) è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. A sanare la mancanza del presupposto di ammissibilità, peraltro, non vale la delega al deposito del ricorso rilasciata all'Avv. Tiziana De Masi, del foro di Napoli: per costante e condiviso indirizzo, infatti, in caso di ricorso proposto da avvocato non iscritto all'albo citato è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso stesso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (tra le altre, Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

Con la precisazione, peraltro, che la citata Avv. De Masi non è iscritta all'albo di cui all'art. 613 cod. proc. pen.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 sigliere este