Italian Court dismisses drug trafficking appeal as facts do not meet minor offense criteria under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Gharib Said and Rissafi Mustapha inadmissible regarding their drug trafficking convictions. The defendants argued that the lower court incorrectly applied the minor offense regime under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree, failing to group their individual drug sales as a continuous organized activity. The court rejected this claim, noting that the appellate court correctly identified the continuity of the organized dealing and the quantity of drugs involved, thereby excluding the minor offense classification. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5 del D.P.R. 309 del 1990; The appeals are inadmissible when the appellate court correctly determines that the facts constitute an organized continuous activity rather than isolated minor offenses, rendering the claim for the minor offense regime manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GHARIB SAID nato il 20/06/1991 RISSAFI MUSTAPHA nato il 31/12/1981 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 aprile 2024 la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del giorno 20 aprile 2023 con cui il Tribunale di Rovigo aveva condannato Gharib Said e Rissafi Mustapha rispettivamente alla pena di anni 7, mesi 2 e giorni 7 di reclusione ed C 30.270,00 di multa e di anni 8, mesi 2 e giorni 16 di reclusioneed C 34.360,00, oltre pene accessorie per entrambi, rideterminando la pena inflitta, quanto al Gharib, in complessivi anni 5, mesi 2 e giorni 7 di reclusione ed C 21.970 di multa e, qualnto al Rissafi, in anni 7, mesi 2 e giorni 16 di reclusione ed C 30.360 di multa per effetto dell'accoglimento dell'istato trattamento sanzionatorio più mite richiesto in sede di gravame sulla scorta della valutazione complessiva delle condotte contestate e confermando nel resto; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti con un prima difesa con cui deducevano l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata sussunzione dei fatti di causa nell'ambito della fattispecie di cui al comma 5, dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che, con altro difensore ed atto successivo, eccepivano inoltre la violazione di norma procedimentale censurando la sentenza impugnata con riferimento alla dedotta violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza; più in specie i ricorrenti si dolevano del fatto che la Corte territoriale avrebbe asseritamente considerato i singoli episodi di spaccio come fattispecie on autonome e non già fattovapplicazione del regime della continuazione nel calcolo della pena inflitta.
Atavka Considerato che if ricors4 inammissibil4; che il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 è manifestamente infondato in quanto la Corte veneziana ha correttamente escluso la ricorrenza della fattispecie di lieve entità dando rilievo alla continuità dell'attività organizzata di spaccio condotta dai ricorrenti, dalla quantità di episodi di cessione rilevati in sede di indagine ed alla quantità e qualità dello stupefacente commerciato da questi; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto non essendo stato sollevato in sede di gravame nulla doveva argomentare la Corte di appello in ordine ad esso; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consiglier