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Ordinanza — n. 12062/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violations and lack of prior grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12062/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Carmelo Collodoro inadmissible. The defendant argued that evidence used for conviction was not in the file when he chose the summary procedure and that the lower court failed to address additional arguments regarding income certification. The court rejected these claims, ruling that the summary trial's evidence base was validly established through witness testimony and that the lower court was not obligated to address new grounds raised only at the Supreme Court stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible if the grounds were not raised before the lower court or if the violation is manifestly unfounded based on the procedural rules governing the summary trial.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility summary procedure evidence omitted reasoning objection procedural violation claim witness testimony basis facoltà di astenersi dal testimoniare procedimento in contumacia carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 125 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLODORO CARMELO nato a GELA il 21/04/1962 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 aprile 2024 la Corte d'appello -$\ di Caltanissetta confermava la sentenza del giorno 11 ottobre 2023 con cui il G.I.P. del Tribunale di Gela aveva applicato nei confronti di Collodoro Carmelo la pena di anni 2 e mesi 2 e giorni 20 di reclusione perché ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva la violazione di legge con riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione e 125 cod. proc. pen.; più in specie il ricorrente, che aveva optato per il giudizio abbreviato condizionandolo all'esame di un teste, lamentava il fatto di essere stato condannato sulla scorta delle evidenze fornite da documentazione che, al momento della scelta del rito, non erano già agli atti del fascicolo; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di omessa motivazione in ordine alle argomentazioni contenute nei motivi aggiuntivi e relative alla mancanza della firma sull'autocertificazione dei requisiti per accedeual reddito di cittadinanza; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente il 6 novembre 2024.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente ha subordinato la scelta del rito abbreviato all'escussione di un teste ed è proprio sulle risultanze emerse dall'esame di questo che è stata provata la sua penale responsabilità in ordine al reato contestato di tal ché nessuna violazione del diritto difesa può essere invocata; che il secondo motivo è inammissibile in quanto, non avendo formato oggetto di gravame ed essendo stato sollevato solo in sede di ricorso per cassazione nulla doveva dire in merito ad esso la Corte territoriale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere est