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Ordinanza — n. 12060/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded argument regarding subjective intent in copyright infringement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Centenari Elisabetta inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in applying the law by failing to consider the subjective intent required for the crime of copyright infringement. The court rejected this claim, noting that the lower court correctly established that the mere fact of non-payment to SIAE suffices for conviction, rendering the argument on subjective intent manifestly unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the lower court's evaluation on the factual integration of the crime, excluding subjective intent, is free from logical or legal defects.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility copyright infringement crime subjective intent requirement SIAE contribution non-payment procedural costs award prova del dolo difetto di motivazione pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTENARI ELISABETTA nato a TAURIANOVA il 30/06/1972 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 27 maggio 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del 19 luglio 2023 con cui il Tribunale di Palmi aveva condannato Centenari Elisabetta alla pena di giustizia avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare la Centenari censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato.

COnsiderato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte reggina, chiamata a rispondere in merito al medesimo motivo di gravame sollevato in sede di appello, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente dato rilevo al fatto che per l'integrazione della fattispecie contestata non rileva la volontarietà o meno della condotta ma basta il dato fattuale del mancato versamento del contributo in favore della SIAE che, nel caso che interessa, è stato accertato; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensore il P