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Ordinanza — n. 12058/2025 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal against criminal sentencing dismissed for lack of interest under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12058/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil appeal filed by Ferchichi Kamel inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant challenged the civil liability sentencing imposed on the accused under Article 444 of the Criminal Procedure Code, arguing a failure to examine exculpatory grounds under Article 129. The court ruled that civil parties cannot appeal the specific sentencing of the accused, citing consistent jurisprudence and Constitutional Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A civil party's appeal against the sentencing of the accused in a judgment rendered under Article 444 of the Criminal Procedure Code is inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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civil appeal inadmissibility lack of legal interest sentencing civil liability Article 444 Criminal Procedure Code Article 129 exculpatory grounds motivi di cassazione multe disciplinari difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI KAMEL nato il 05/01/1962 avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di PADOVA-datee12~~- udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 26 giugno 2024 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. 1 Pen. n. 48309 del 13 novembre 2012
(Corte di cassazione, Sez. 1 Pen. n. 48309 del 13 novembre 2012); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI KAMEL nato il 05/01/1962 avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di PADOVA-datee12~~- udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 26 giugno 2024 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Padova ha applicato nei confronti di Ferchichi Kamel la pena di anni 1 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett.

a) cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. 1 Pen. n. 48309 del 13 novembre 2012); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere este sore t_— il Presiden