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Ordinanza — n. 12054/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing balance rather than statutory penalty limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the proportionality of the sentence rather than its legality. The appellant argued an imbalance between recidivism and general mitigating circumstances, but the Court held such arguments fall outside the scope of cassation review under Article 448. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges the proportionality of the penalty or the balance of mitigating circumstances, as these issues are reserved for ordinary appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proportionality of penalty recidivism and mitigation Article 448 procedural code sentencing balance review riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 133, cod. pen.
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. V Pen., n. 19757 del 16 aprile 2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA MASSIMO nato a CATANIA il 17/09/1975 avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di CATANIA-GiZtOgigSA75~,t7- udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; n Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 15 luglio 2024 ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il Tribunale di catania ha applicato nei confronti di Zappalà ai; ce ru,.,944. Massimo la pena di anni 2leed € 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla valutazione del bilanciamento tra la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Corte di cassazione, Sez.

V Pen.n. 19757 del 16 aprile 2019); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensor il P