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Ordinanza — n. 12053/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding tax fraud conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12053/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Christian Bettonica inadmissible, ruling that all grounds were manifestly unfounded. The lower courts had convicted Bettonica of tax fraud based on his role as business owner and possession of personal bank accounts used for mixed operations. The court rejected the claim of procedural flaws, citing the Constitutional Court's precedent that the appellant did not act without fault in raising these inadmissibility issues.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and the appellant did not act without fault in raising them.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded tax fraud conviction procedural fault Cassation appeal pentito libertà di credenza e di coscienza contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTONICA CHRISTIAN nato a ABBIATEGRASSO il 30/08/1984 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 2 luglio 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la precedente sentenza con cui il Tribunale di Pavia, il giorno 24 ottobre 2023, aveva condannato Christian Bettonica alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati di dichiarazione tributaria infedele e di occultamento o distruzione di documenti contabili; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due motivi di impugnazione con cui eccepiva, con il primo quanto al capo a) dell'imputazione ed con il secondo quanto al capo by, il vizio di motivazione e l'inosservanza di legge con riferimento alla statuizione di reità.

Considerato che il ricorso, è inammissibile; che tutti i motivi di impugnazione, i quali possono essere trattati congiuntamente in quanto impingenti la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati, risultano manifestamente infondati atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha chiarito l'iter motivazionale seguito per accertare il ruolo di titolare della ditta Cartaria 2-bet del Bettonica Cristian, e quindi il suo obbligo alla conservazione delle scritture contabili e alla veritiera redazione delle dichiarazioni fiscali dando rilievo alla esistenza di conti bancari personali usati anche per operazioni promiscue, di aver consegnato fatture e D.D.T. relativi all'anno di imposta 2014 nonché dal fatto di essere il materiale firmatario delle dichiarazioni fiscali; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle