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Ordinanza — n. 12052/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12052/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12052/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOCI LUCA nato a SAN MINIATO il 03/01/2000 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE4~,tstiscczetti—IgerÚ; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 15 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze ha riformato parzialmente, su accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la precedente sentenza emessa dal Tribunale .di Livorno che aveva condannato Koci Luca alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed C 30.000 di multa, oltre pene accessorie, riducendola in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed 20.000 di multa e confermando nel resto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'inosservanza di legge con riferimento alla qualificazione del reato..t Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la determinazione della pena laddove la stessa sia stata oggetto di indicaz one concordata tra le parti ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen.) e 0 "«.4 t 1.4 .RA O. 2: 1..0 #141 id .

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12052/2025 — snpen · Corte di Cassazione: P ?4,11-3. che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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modifica della sentenza attenuazione della pena riduzione della pena procedura di revisione penale sanzioni penali ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOCI LUCA nato a SAN MINIATO il 03/01/2000 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE4~,tstiscczetti—IgerÚ; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 15 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze ha riformato parzialmente, su accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la precedente sentenza emessa dal Tribunale .di Livorno che aveva condannato Koci Luca alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed C 30.000 di multa, oltre pene accessorie, riducendola in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed 20.000 di multa e confermando nel resto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'inosservanza di legge con riferimento alla qualificazione del reato..t Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la determinazione della pena laddove la stessa sia stata oggetto di indicaz one concordata tra le parti ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen.) e 0 "«.4 t 1.4 .RA O. 2: 1..0 #141 id .

P ?4,11-3. che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.