Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12051/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded lack of motivation and erroneous law application claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Bojic Miriana inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper motivation and misapplied the law regarding criminal intent, but the court found these claims manifestly unfounded. Consequently, the appellate court correctly established the accused's liability based on evidence from the trial, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost. cost.; The Court of Cassazione declares a criminal appeal inadmissible when the grounds for appeal are manifestly unfounded, specifically regarding lack of motivation or erroneous application of law, unless the party acted without fault in determining the cause of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds lack of motivation defect erroneous law application procedural costs award Cassa delle ammende fine Corte di Cassazione review revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 cost. cost.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOJIC MIRIANA nato a SASSARI il 12/11/1989 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 aprile 2024 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - corretto l'errore materiale occorso, confermava la sentenza del 6 maggio 2022 con cui il Tribunale di Sassari aveva condannato Bojic Miriana alla pena di anni 2 di reclusione avendola ritenuta colpevole del reato ascritto al capo 2 dell'imputazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale con valutazione esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto provata la responsabilità dell'imputata in ordine al reato contestato dando rilievo alle risultanze probatorie derivanti dalle dichiarazione rese nel corso dell'udienza del giorno 4 febbraio 2022 da cui si trae la certezza che la Boijc abbia quantomeno concorso al fatto di cui al capo 2 dell'imputazione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme